IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  8  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e
successive  modificazioni,  con  il quale si prevede che con apposito
regolamento  governativo venga istituito un sistema di qualificazione
unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore
a 150.000 euro;
  Visto l'articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
  Acquisito,  in  data  15 aprile  2003,  il  parere della Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 ottobre 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica  e della Camera dei deputati, espressi in data 17 dicembre
2003 e 10 dicembre 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita' pro-duttive, con il
Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali, con il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e con il Ministro per gli affari
regionali;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  Al  regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  25 gennaio  2000,  n.  34,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 12:
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
        «3.  Ogni  attestazione  di  qualificazione  o di suo rinnovo
nonche'  tutte le attivita' integrative di revisione o di variazione,
sono  soggette  al  pagamento  di  un  corrispettivo  determinato, in
rapporto   all'importo  complessivo  ed  al  numero  delle  categorie
generali  o  specializzate  cui  si  richiede  di essere qualificati,
secondo le formule di cui all'allegato E.»;
      2)  al  comma 4, le parole: «L'importo determinato ai sensi del
comma  3 e' considerato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi
determinati ai sensi del comma 3 sono considerati»;
      3) al comma 4, e' aggiunto infine, il seguente periodo:
        «Il  corrispettivo  deve  essere interamente pagato prima del
rilascio  dell'attestazione,  revisione  o  variazione;  sono ammesse
dilazioni  non  superiori  a  sei  mesi, ove, al momento del rilascio
della   attestazione   sia  stata  disposta  e  comunicata  alla  SOA
l'autorizzazione  di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per
l'intero corrispettivo.»;
    b) all'articolo 15:
      1) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
        «La   procedura   puo'   essere  sospesa  per  chiarimenti  o
integrazioni   documentali   per   un  periodo  complessivamente  non
superiore  a  novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e
comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta
giorni  dalla  stipula  del  contratto, la SOA e' tenuta a rilasciare
l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa. Per le
procedure  gia'  sospese,  il termine di novanta giorni decorre dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
      2) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
        «5.  La  durata  dell'efficacia  dell'attestazione  e' pari a
cinque  anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di
ordine  generale,  nonche'  dei requisiti di capacita' strutturale di
cui   all'articolo  15-bis.  La  efficacia  delle  attestazioni  gia'
rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002,
n.  166,  e'  prorogata  a  cinque  anni. Almeno tre mesi prima della
scadenza  del  termine,  l'impresa  che intende conseguire il rinnovo
dell'attestazione  deve  stipulare un nuovo contratto con la medesima
SOA o con un'altra autorizzata.
        5-bis.   L'efficacia   delle   qualificazioni  relative  alla
categoria  dei  lavori  di  restauro  e manutenzione di beni mobili e
delle  superfici  decorate  di  beni  architettonici  sottoposti alle
disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n.  490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del
regolamento  di  cui  all'articolo  8,  comma  11-sexies, della legge
11 febbraio  1994,  n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1,
della  legge  1° agosto  2002, n. 166, e' di tre anni, fatta salva la
verifica  in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di
ordine speciale individuati dal suddetto regolamento.»;
    c) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
      «Art.  15-bis  (Verifica triennale) - 1. Almeno sessanta giorni
prima  della  scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve
sottoporsi  alla  verifica  di  mantenimento  dei requisiti presso la
stessa  SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione;
la SOA nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria.
  2. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale
sono quelli previsti dall'articolo 17.
  3.  I  requisiti  di  capacita' strutturale necessari alla verifica
triennale  sono  quelli  previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 18,
comma  2,  lettere a) e c); comma 5, lettera a); comma 7; commi 8, 9,
10, 11, 12 e 13.
  4.  La  verifica  di congruita' tra cifra d'affari in lavori, costo
delle  attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui
all'articolo  18, comma 15, e' effettuata con riferimento al rapporto
tra  costo  medio  del quinquennio fiscale precedente la scadenza del
termine  triennale  e  importo  medio annuale della cifra d'affari in
lavori   accertata   in  sede  di  attestazione,  come  eventualmente
rideterminata  figurativamente  ai  sensi dell'articolo 18, comma 15,
con  una tolleranza del 25 per cento. La cifra d'affari e' ridotta in
proporzione  alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con
conseguente  eventuale  revisione della attestazione. Le categorie in
cui  deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla
impresa.
  5.   Dell'esito   della   procedura  di  verifica  la  SOA  informa
contestualmente  l'impresa  e  l'Autorita',  inviando copia del nuovo
attestato  revisionato  o  comunicando l'eventuale esito negativo; in
questo   ultimo  caso  l'attestato  perde  validita'  dalla  data  di
ricezione  della  comunicazione  da  parte  dell'Impresa. L'efficacia
della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data
di  rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la
scadenza  predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione
della comunicazione da parte della Impresa.
  6. L'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l'esito
della verifica nel casellario informatico.»;
    d) all'articolo 18:
      1)  al  comma 8, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per
la   esecuzione   dei  lavori  della  categoria  OS12  aggiudicati  o
subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005, al fine di acquisire
o  rinnovare  la qualificazione nella categoria per le classifiche di
importo  pari  o  superiore alla III (Euro 1.032.913), l'impresa deve
essere  titolare della certificazione di sistema di qualita' conforme
alle  norme  europee  della  serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente
alla  produzione,  al montaggio e alla installazione dei beni oggetto
della  categoria.  Per  le  classifiche di importo inferiore e in via
transitoria  per  le  altre  classifiche  le  imprese non certificate
presentano,  ai  fini  della  collaudazione di lavori della categoria
OS12  di  importo  superiore  a  50.000  euro,  una dichiarazione del
produttore  dei  beni oggetto della categoria, attestante il corretto
montaggio e installazione degli stessi.»;
      2)  al  comma  15,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora  la  non congruita' della cifra d'affari dipenda da un costo
eccessivamente  modesto  del personale dipendente rispetto alla cifra
d'affari  in  lavori,  tenuto conto della natura di questi ultimi, la
SOA  informa  dell'esito  della  procedura  di  verifica la Direzione
provinciale    del   lavoro   -   Servizio   ispezione   del   lavoro
territorialmente competente.»;
    e) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
      «Art.  20  (Consorzi  stabili).  -  1.  Il consorzio stabile e'
qualificato  sulla  base delle qualificazioni possedute dalle singole
imprese  consorziate.  La qualificazione e' acquisita, in riferimento
ad  una  determinata categoria di opera generale o specializzata, per
la  classifica  corrispondente  alla  somma di quelle possedute dalle
imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato,  e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate  gia'  possieda  tale  qualificazione,  ovvero che tra le
imprese  consorziate  ve  ne  sia  almeno  una con qualificazione per
classifica VII ed almeno due con classifica V o superiore, ovvero che
tra  le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per   classifica   VI.  Per  la  qualificazione  per  prestazioni  di
progettazione  e costruzione, nonche' per la fruizione dei meccanismi
premiali  di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), della legge, e'
in  ogni  caso  sufficiente  che  i  corrispondenti  requisiti  siano
posseduti  da  almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma
delle  classifiche  delle  imprese  consorziate  non coincida con una
delle  classifiche  di  cui  all'articolo  3,  la  qualificazione  e'
acquisita  nella  classifica  immediatamente  inferiore  o  in quella
immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle
imprese   consorziate,   a   seconda   che  tale  somma  si  collochi
rispettivamente  al  di  sotto,  ovvero al di sopra o alla pari della
meta' dell'intervallo tra le due classifiche.»;
    f) nell'allegato A, nella declaratoria della categoria OS12, dopo
la  parola:  «Riguarda»  sono  inserite  le  seguenti:  «, nei limiti
specificati  all'articolo  18, comma 8, la produzione in stabilimento
industriale,»;
    g)  l'allegato  E  e'  sostituito  dall'allegato  E  al  presente
decreto;
    h) nella:  «Tabella  corrispondenze  nuove  e vecchie categorie»,
nella  casella: «qualificazione obbligatoria» relativa alla categoria
specializzata OS12, e' inserita la parola: «SI».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 marzo 2004

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Lunardi,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti
                                  Marzano,  Ministro  delle attivita'
                                  produttive
                                  Urbani,  Ministro  per  i beni e le
                                  attivita' culturali
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle
                                  politiche sociali
                                  La  Loggia, Ministro per gli affari
                                  regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 300
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  della  legge
          11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni:
              «Art.  8.  -  1. Al fine di assicurare il conseguimento
          degli  obiettivi  di  cui  all'art.  1, comma 1, i soggetti
          esecutori  a  qualsiasi  titolo  di  lavori pubblici devono
          essere  qualificati  ed  improntare  la  loro  attivita' ai
          principi  della  qualita',  della  professionalita' e della
          correttezza.  Allo  stesso  fine  i prodotti, i processi, i
          servizi  e  i  sistemi  di qualita' aziendali impiegati dai
          medesimi  soggetti  sono  sottoposti  a  certificazione, ai
          sensi della normativa vigente.
              2.  Con  apposito  regolamento,  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  e  con il Ministro per i beni culturali e
          ambientali,   sentito   il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   previo   parere   delle  competenti
          Commissioni parlamentari, e' istituito, tenendo conto della
          normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,
          unico  per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
          pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a
          150.000  euro,  articolato  in  rapporto  alle  tipologie e
          all'importo dei lavori stessi.
              3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
          di   diritto   privato   di   attestazione,   appositamente
          autorizzati  dall'Autorita'  di  cui  all'art.  4,  sentita
          un'apposita   commissione   consultiva   istituita   presso
          l'Autorita'  medesima.  Alle  spese  di finanziamento della
          commissione  consultiva  si  provvede a carico del bilancio
          dell'Autorita',  nei limiti delle risorse disponibili. Agli
          organismi  di  attestazione  e'  demandato  il  compito  di
          attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
                a) certificazione  di  sistema  di  qualita' conforme
          alle  norme  europee  della  serie  Uni  En Iso 9000 e alla
          vigente   normativa   nazionale,   rilasciata  da  soggetti
          accreditati  ai  sensi  delle norme europee della serie Uni
          Cei En 45000;
                b) dichiarazione    della    presenza   di   elementi
          significativi  e tra loro correlati del sistema di qualita'
          rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
                c) requisiti     di     ordine    generale    nonche'
          tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
          disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
              4.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  2 definisce in
          particolare:
                a) il  numero e le modalita' di nomina dei componenti
          la  commissione  consultiva  di  cui  al  comma 3, che deve
          essere  composta  da  rappresentanti  delle amministrazioni
          interessate  dello  Stato,  anche  a  ordinamento autonomo,
          della  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e delle
          province  autonome,  delle  organizzazioni  imprenditoriali
          firmatarie  di  contratti collettivi nazionali di lavoro di
          settore  e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
          interessati;
                b) le  modalita'  e  i criteri di autorizzazione e di
          eventuale   revoca   nei   confronti   degli  organismi  di
          attestazione,     nonche'     i    requisiti    soggettivi,
          organizzativi,   finanziari   e   tecnici  che  i  predetti
          organismi devono possedere;
                c) le  modalita'  di  attestazione dell'esistenza nei
          soggetti  qualificati  della  certificazione del sistema di
          qualita'  o  della dichiarazione della presenza di elementi
          del  sistema  di  qualita', di cui al comma 3, lettere a) e
          b),  e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche'
          le  modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti
          requisiti relativamente ai dati di bilancio;
                d) i  requisiti  di  ordine  generale  e  i requisiti
          tecnico-organizzativi  ed  economico-finanziari  di  cui al
          comma  3,  lettera  c),  con le relative misure in rapporto
          all'entita'  e  alla  tipologia dei lavori, tenuto conto di
          quanto  disposto  in  attuazione  dell'art. 9, commi 2 e 3.
          Vanno  definiti,  tra  i  suddetti  requisiti, anche quelli
          relativi alla regolarita' contributiva, e contrattuale, ivi
          compresi i versamenti alle casse edili;
                e) la  facolta'  ed  il  successivo  obbligo  per  le
          stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a
          cinque anni e in rapporto alla tipologia dei lavori nonche'
          agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della
          certificazione    del   sistema   di   qualita'   o   della
          dichiarazione  della  presenza  di  elementi del sistema di
          qualita'  di cui al comma 3, lettere a) e b). La facolta' e
          il   successivo  obbligo  per  le  stazioni  appaltanti  di
          richiedere  la  certificazione  di  qualita'  non  potranno
          comunque  essere previsti per lavori di importo inferiore a
          500.000 Ecu;
                f) i  criteri  per  la  determinazione  delle tariffe
          applicabili all'attivita' di qualificazione;
                g) le  modalita'  di  verifica  della qualificazione.
          Fatto    salvo   quanto   specificatamente   previsto   con
          riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei
          lavori  di  restauro  e manutenzione di beni mobili e delle
          superfici  decorate  di beni architettonici sottoposte alle
          disposizioni   di  tutela  del  citato  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e
          ambientali,  di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n.  490,  ottenute antecedentemente alla data di entrata in
          vigore  del  regolamento  di  cui al comma 11-sexies ovvero
          nelle   more   dell'efficacia   dello   stesso,  la  durata
          dell'efficacia  della qualificazione e' di cinque anni, con
          verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti
          di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di capacita'
          strutturale  da  indicare  nel  regolamento. La verifica di
          mantenimento sara' tariffata proporzionalmente alla tariffa
          di  attestazione  in  misura  non  superiore  ai  3/5 della
          stessa;
                h) la  formazione  di elenchi, su base regionale, dei
          soggetti  che  hanno conseguito la qualificazione di cui al
          comma  3;  tali  elenchi  sono  redatti e conservati presso
          l'Autorita',  che ne assicura la pubblicita' per il tramite
          dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo.
              5. (Abrogato).
              6.  Il  regolamento  di  cui  al  comma 2 disciplina le
          modalita'   dell'esercizio,   da   parte   dell'Ispettorato
          generale  per  l'Albo  nazionale  dei  costruttori  e per i
          contratti   di  cui  al  sesto  comma  dell'art.  6,  legge
          10 febbraio  1962,  n. 57, delle competenze gia' attribuite
          al  predetto  ufficio e non soppresse ai sensi del presente
          articolo.
              7.  Fino  al  31 dicembre  1999,  il  Comitato centrale
          dell'Albo  nazionale dei costruttori dispone la sospensione
          da  tre  a  sei mesi dalla partecipazione alle procedure di
          affidamento  di lavori pubblici nei casi previsti dall'art.
          24,  primo  comma,  della direttiva 93/37/CEE del Consiglio
          del  14 giugno  1993.  Resta  fermo  quanto  previsto dalla
          vigente  disciplina  antimafia  e  in  materia di misure di
          prevenzione.  Ai  fini dell'applicazione delle disposizioni
          di   cui   al   primo   periodo,  sono  abrogate  le  norme
          incompatibili    relative    alla    sospensione   e   alla
          cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962,
          n.  57,  e  sono inefficaci i procedimenti iniziati in base
          alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000,
          all'esclusione   dalla  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento  di  lavori pubblici provvedono direttamente le
          stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
              8.  A  decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici
          possono   essere   eseguiti   esclusivamente   da  soggetti
          qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
          e  non  esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.
          Con  effetto dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  e'  vietata,  per l'affidamento di lavori pubblici,
          l'utilizzazione   degli   albi   speciali   o   di  fiducia
          predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
              9.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          regolamento  di  cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
          l'esistenza  dei requisiti di cui alla lettera c) del comma
          3  e'  accertata  in  base  al  certificato  di  iscrizione
          all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
          o,  per  le  imprese  dei Paesi appartenenti alla Comunita'
          europea,  in  base alla certificazione, prodotta secondo le
          normative  vigenti  nei  rispettivi Paesi, del possesso dei
          requisiti  prescritti  per  la partecipazione delle imprese
          italiane alle gare.
              10.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2000, e' abrogata la
          legge   10 febbraio   1962,   n.   57.   Restano  ferme  le
          disposizioni  di  cui  alla  legge  19 marzo 1990, n. 55, e
          successive modificazioni.
              11.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
          decreto di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre
          1999,  ai  fini  della  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento  e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui
          alla  presente  legge,  l'iscrizione all'Albo nazionale dei
          costruttori  avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962,
          n.  57,  e successive modificazioni e integrazioni, e della
          legge  15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti
          di  iscrizione  come  rideterminati  ai  sensi del medesimo
          comma 3 dell'art. 9.
              11-bis.  Le  imprese  dei Paesi appartenenti all'Unione
          europea  partecipano  alle  procedure  per l'affidamento di
          appalti  di  lavori  pubblici  in base alla documentazione,
          prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
          del  possesso  di  tutti  i  requisiti  prescritti  per  la
          partecipazione delle imprese italiane alle gare.
              11-ter.  Il  regolamento  di  cui  all'art. 3, comma 2,
          stabilisce  gli  specifici requisiti economico-finanziari e
          tecnico-organizzativi  che  devono possedere i candidati ad
          una  concessione  di  lavori  pubblici  che  non  intendano
          eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
          Fino   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  suddetto
          regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
          dalle amministrazioni aggiudicatrici.
              11-quater.  Le  imprese  alle quali venga rilasciata da
          organismi  accreditati,  ai sensi delle norme europee della
          serie  Uni  Cei  En  45000, la certificazione di sistema di
          qualita' conforme alle norme europee della serie Uni En Iso
          9000,  ovvero  la  dichiarazione della presenza di elementi
          significativi   e  tra  loro  correlati  di  tale  sistema,
          usufruiscono dei seguenti benefici:
                a) la  cauzione  e la garanzia fidejussoria previste,
          rispettivamente,  dal  comma  1  e dal comma 2 dell'art. 30
          della   presente   legge,  sono  ridotte,  per  le  imprese
          certificate, del 50 per cento;
                b) nei   casi   di   appalto   concorso  le  stazioni
          appaltanti prendono in considerazione la certificazione del
          sistema di qualita', ovvero la dichiarazione della presenza
          di  elementi  significativi  e  tra  loro correlati di tale
          sistema,  in  aggiunta  agli  elementi  variabili di cui al
          comma 2 dell'art. 21 della presente legge.
              11-quinquies.   Il   regolamento  di  cui  al  comma  2
          stabilisce quali requisiti d'ordine generale, organizzativo
          e   tecnico   debbano   possedere  le  imprese  per  essere
          affidatarie  di  lavori  pubblici  di  importo  inferiore a
          150.000 Ecu.
              11-sexies. (Abrogato).
              11-septies.  Nel caso di forniture e servizi, i lavori,
          ancorche'  accessori e di rilievo economico inferiore al 50
          per   cento,   devono  essere  eseguiti  esclusivamente  da
          soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.».
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 1° agosto
          2002,   n.   166,   recante:  Disposizioni  in  materia  di
          infrastrutture   e   trasporti  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  181 del 3 agosto 2002, supplemento ordinario
          n. 158:
              «Art. 7 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109.
          Ulteriori   disposizioni   concernenti  gli  appalti  e  il
          Consiglio  superiore  dei lavori pubblici). - 1. Nelle more
          della  revisione  della  legge  quadro sui lavori pubblici,
          anche  allo  scopo  di adeguare la stessa alle modifiche al
          titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge
          11 febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
              a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
              «Art.  2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
          della  legge).  -  1.  Ai  sensi  e  per  gli effetti della
          presente  legge  e del regolamento di cui all'art. 3, comma
          2,  si  intendono  per  lavori  pubblici,  se  affidati dai
          soggetti  di  cui  al  comma  2  del  presente articolo, le
          attivita'    di    costruzione,    demolizione,   recupero,
          ristrutturazione,  restauro  e  manutenzione  di  opere  ed
          impianti,  anche  di  presidio  e  difesa  ambientale  e di
          ingegneria  naturalistica.  Nei  contratti misti di lavori,
          forniture  e  servizi  e  nei  contratti  di forniture o di
          servizi  quando  comprendano lavori accessori, si applicano
          le  norme  della  presente  legge qualora i lavori assumano
          rilievo economico superiore al 50 per cento.
              2.  Le  norme della presente legge e del regolamento di
          cui all'art. 3, comma 2, si applicano:
                a) alle   amministrazioni   dello   Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  agli enti pubblici, compresi quelli
          economici,  agli  enti ed alle amministrazioni locali, alle
          loro  associazioni  e consorzi nonche' agli altri organismi
          di diritto pubblico;
                b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e
          ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          158,  e  successive modificazioni, alle aziende speciali ed
          ai  consorzi  di  cui  agli  articoli 114, 2 e 31 del testo
          unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di
          cui  al  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, alle
          societa'  di  cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del
          citato testo unico, alle societa' con capitale pubblico, in
          misura  anche  non prevalente, che abbiano ad oggetto della
          propria  attivita'  la  produzione  di  beni  o servizi non
          destinati  ad  essere  collocati  sul  mercato in regime di
          libera  concorrenza;  ai predetti soggetti non si applicano
          gli  articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della
          presente legge;
                c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui
          all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
          406,   nonche'  ai  lavori  civili  relativi  ad  ospedali,
          impianti  sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo  libero,
          edifici  scolastici  ed  universitari,  edifici destinati a
          funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1
          milione  di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da
          parte  dei  soggetti  di cui alla lettera a), un contributo
          diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
          che,  attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei
          lavori;   ai   predetti   soggetti  non  si  applicano  gli
          articoli 7,  14,  19,  commi  2  e 2-bis, 27, 32 e 33 della
          presente legge.
              3.  Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le
          sole  disposizioni  della  presente  legge  in  materia  di
          pubblicita'  dei  bandi  di  gara e termini per concorrere,
          secondo  quanto  previsto  per  gli  appalti  a terzi dalla
          direttiva  93/37/CEE  del  Consiglio,  del  14 giugno 1993,
          nonche'  in  materia  di  qualificazione degli esecutori di
          lavori  pubblici;  per  i  lavori  eseguiti  direttamente o
          tramite  imprese  collegate  o  controllate, individuate ai
          sensi  della  citata  direttiva  93/37/CEE, si applicano le
          sole  norme relative alla qualificazione degli esecutori di
          lavori  pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
          imporre  ai  concessionari di lavori pubblici, con espressa
          previsione  del  contratto  di  concessione,  di affidare a
          terzi  appalti  corrispondenti a una percentuale minima del
          30  per  cento  del valore globale dei lavori oggetto della
          concessione    oppure    possono   invitare   i   candidati
          concessionari   a   dichiarare   nelle   loro   offerte  la
          percentuale,  ove  sussista,  del valore globale dei lavori
          oggetto  della  concessione  che  essi intendono affidare a
          terzi.  Per  la  realizzazione  delle  opere previste nelle
          convenzioni  gia'  assentite  alla data del 30 giugno 2002,
          ovvero  rinnovate  e  prorogate ai sensi della legislazione
          vigente,  i  concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi
          una  percentuale  minima  del  40  per  cento  dei  lavori,
          applicando   le   disposizioni   della  presente  legge  ad
          esclusione  degli  articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27,
          32,  33,  e'  fatto  divieto ai soggetti di cui al comma 2,
          lettera  a),  di procedere ad estensioni di lavori affidati
          in  concessione  al  di  fuori delle ipotesi previste dalla
          citata  direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti
          convenzionali  sulla  base  di  uno  schema predisposto dal
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti. Di tale
          aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
              4.  I  soggetti  di cui al decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  158,  applicano  le  disposizioni della presente
          legge per i lavori di cui all'art. 8, comma 6, del medesimo
          decreto  legislativo  e comunque per i lavori riguardanti i
          rilevati  aeroportuali  e  ferroviari. Agli stessi soggetti
          non  si  applicano  le  disposizioni del regolamento di cui
          all'art.  3,  comma  2, relative all'esecuzione dei lavori,
          alla  contabilita'  dei  lavori  e  al collaudo dei lavori.
          Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e
          regolamentari  relative  ai collaudi di natura tecnica. Gli
          appalti  di  forniture  e servizi restano comunque regolati
          dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
              5.   Le   disposizioni  della  presente  legge  non  si
          applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati
          a  scomputo  di  contributi  connessi  ad  atti  abilitanti
          all'attivita'  edilizia  o conseguenti agli obblighi di cui
          al quinto comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n.
          1150,   e   successive  modificazioni,  o  di  quanto  agli
          interventi  assimilabile;  per  le  singole opere d'importo
          superiore  alla  soglia comunitaria i soggetti privati sono
          tenuti  ad  affidare le stesse nel rispetto delle procedure
          di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
              6.  Le disposizioni della presente legge, ad esclusione
          dell'art.   8,   non   si   applicano   ai   contratti   di
          sponsorizzazione di cui all'art. 119 del citato testo unico
          di  cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all'art.
          43   della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  ovvero  ai
          contratti  a  questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto
          interventi  di  cui al comma 1, ivi compresi gli interventi
          di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
          decorate    di    beni   architettonici   sottoposti   alle
          disposizioni  di  tutela di cui al Titolo I del testo unico
          delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
          e  ambientali,  di  cui  al  decreto legislativo 29 ottobre
          1999, n. 490.
              7. Ai sensi della presente legge si intendono:
                a) per   organismi   di  diritto  pubblico  qualsiasi
          organismo   con   personalita'   giuridica,  istituito  per
          soddisfare  specificatamente  bisogni di interesse generale
          non  aventi  carattere  industriale  o commerciale e la cui
          attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
          dalle  regioni,  dalle  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano,  dagli  enti  locali,  da altri enti pubblici o da
          altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione
          sia  sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui
          organismi  di  amministrazione, di direzione o di vigilanza
          siano  costituiti  in  misura  non  inferiore alla meta' da
          componenti designati dai medesimi soggetti;
                b) per  procedure  di  affidamento  dei  lavori o per
          affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di
          concessione;
                c) per  amministrazioni  aggiudicatrici i soggetti di
          cui al comma 2, lettera a);
                d) per  altri  enti  aggiudicatori  o  realizzatori i
          soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).»;
              b) all'art. 3, comma 6, lettera l):
                1)  le  parole: «ai sensi della legge 1° giugno 1939,
          n.  1089, e successive modificazioni» sono sostituite dalle
          seguenti:  «ai  sensi  del  Titolo  I del testo unico delle
          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e
          ambientali,  di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n. 490»;
                2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto
          salvo  quanto  specificatamente previsto con riferimento ai
          beni   mobili   ed   alle   superfici   decorate   di  beni
          architettonici»;
              c) all'art.  4,  comma  17,  primo  periodo, le parole:
          «150.000  Ecu»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «150.000
          euro»;  le  parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle
          seguenti:  «trenta giorni»; le parole: «trenta giorni» sono
          sostituite  dalle  seguenti: «sessanta giorni»; al medesimo
          comma 17 dell'art. 4, dopo il primo periodo, e' inserito il
          seguente:  «Per  gli appalti di importo inferiore a 500.000
          euro  non  e'  necessaria  la  comunicazione dell'emissione
          degli stati di avanzamento»;
              d) all'art. 8:
                1)   al  comma  2,  le  parole:  «150.000  Ecu»  sono
          sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»;
                2)  al  comma  4,  la  lettera b) e' sostituita dalla
          seguente:  «b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e
          di  eventuale  revoca  nei  confronti  degli  organismi  di
          attestazione,     nonche'     i    requisiti    soggettivi,
          organizzativi,   finanziari   e   tecnici  che  i  predetti
          organismi devono possedere»;
                3)  al  comma  4,  la  lettera g) e' sostituita dalla
          seguente:    «g)    le    modalita'   di   verifica   della
          qualificazione.   Fatto   salvo   quanto   specificatamente
          previsto  con riferimento alla qualificazione relativa alla
          categoria  dei  lavori  di  restauro e manutenzione di beni
          mobili  e  delle  superfici decorate di beni architettonici
          sottoposte  alle  disposizioni  di  tutela del citato testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  in materia di beni
          culturali  e  ambientali,  di  cui  al  decreto legislativo
          29 ottobre  1999,  n.  490,  ottenute antecedentemente alla
          data  di  entrata in vigore del regolamento di cui al comma
          11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la
          durata  dell'efficacia  della  qualificazione  e' di cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti  di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti di
          capacita'  strutturale  da  indicare  nel  regolamento.  La
          verifica  di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente
          alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5
          della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione
          relativa   alla   categoria   dei   lavori  di  restauro  e
          manutenzione  di  beni mobili e delle superfici decorate di
          beni  architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
          di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui al
          comma 11-sexies  ovvero  nelle  more  dell'efficacia  dello
          stesso,  e'  di tre anni, fatta salva la verifica in ordine
          al   possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  dei
          requisiti  di  ordine  speciale  individuati  dal  suddetto
          regolamento»;
                4)  al  comma  11-sexies  sono  aggiunti,  in fine, i
          seguenti periodi:
                «E' facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
          individuare,   quale   ulteriore   requisito  dei  soggetti
          esecutori  dei  lavori di cui al presente comma, l'avvenuta
          esecuzione   di  lavori  nello  specifico  settore  cui  si
          riferisce   l'intervento.   Ai   fini  della  comprova  del
          requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico
          settore  cui  si  riferisce  l'intervento,  potranno essere
          utilizzati    unicamente    i    lavori   direttamente   ed
          effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per
          effetto di cottimi e subaffidamenti.»;
                5) dopo il comma 11-sexies e' aggiunto il seguente:
                «11-septies.  Nel  caso  di  forniture  e  servizi, i
          lavori,   ancorche'   accessori   e  di  rilievo  economico
          inferiore   al   50   per  cento,  devono  essere  eseguiti
          esclusivamente   da   soggetti  qualificati  ai  sensi  del
          presente articolo.»;
              e) all'art. 12:
                1)  al  comma  5,  l'ultimo periodo e' sostituito dal
          seguente:  «E'  vietata  la  partecipazione  a  piu'  di un
          consorzio stabile»;
                2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
                «8-bis.  Ai  fini  della partecipazione del consorzio
          stabile  alle  gare  per  l'affidamento di lavori, la somma
          delle  cifre  d'affari  in  lavori  realizzate  da ciascuna
          impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di
          pubblicazione  del  bando  di  gara, e' incrementata di una
          percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al
          20  per  cento  nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
          anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
          quinquennio.
                8-ter.  Il  consorzio stabile si qualifica sulla base
          delle   qualificazioni   possedute  dalle  singole  imprese
          consorziate. La qualificazione e' acquisita con riferimento
          ad   una   determinata   categoria   di  opera  generale  o
          specializzata  per  la classifica corrispondente alla somma
          di  quelle  possedute  dalle  imprese  consorziate.  Per la
          qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in
          ogni   caso  necessario  che  almeno  una  tra  le  imprese
          consorziate  gia'  possieda  tale qualificazione ovvero che
          tra  le  imprese  consorziate  ve  ne  siano almeno una con
          qualificazione   per   classifica  VII  e  almeno  due  con
          classifica  V  o  superiore,  ovvero  che  tra  le  imprese
          consorziate  ve  ne siano almeno tre con qualificazione per
          classifica  VI.  Per  la  qualificazione per prestazioni di
          progettazione  e  costruzione, nonche' per la fruizione dei
          meccanismi premiali di cui all'art. 8, comma 4, lettera e),
          e'  in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti
          siano  posseduti  da  almeno una delle imprese consorziate.
          Qualora   la   somma   delle   classifiche   delle  imprese
          consorziate  non  coincida con una delle classifiche di cui
          all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione
          e' acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in
          quella    immediatamente   superiore   alla   somma   delle
          classifiche  possedute dalle imprese consorziate, a seconda
          che  tale  somma  si  collochi rispettivamente al di sotto,
          ovvero  al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo
          tra le due classifiche»;
              f) all'art. 13:
                1)  al  comma  3,  e'  aggiunto, in fine, il seguente
          periodo:  «I lavori riconducibili alla categoria prevalente
          ovvero  alle  categorie  scorporate  possono essere assunti
          anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma
          1.»;
                2)  al  comma  7, la parola: «ciascuna» e' sostituita
          dalle  seguenti:  «una  o  piu» ed e' aggiunto, in fine, il
          seguente  periodo:  «Per  le medesime speciali categorie di
          lavori,   che   siano   indicate  nel  bando  di  gara,  il
          subappalto,     ove    consentito,    non    puo'    essere
          artificiosamente suddiviso in piu' contratti.»;
              g) all'art. 14:
                1)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «L'attivita' di
          realizzazione  dei  lavori di cui alla presente legge» sono
          inserite  le  seguenti:  «di  singolo  importo  superiore a
          100.000 euro»;
                2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
                «3.  Il  programma triennale deve prevedere un ordine
          di priorita'.
              Nell'ambito  di  tale  ordine sono da ritenere comunque
          prioritari  i  lavori  di  manutenzione,  di  recupero  del
          patrimonio  esistente,  di  completamento  dei  lavori gia'
          iniziati,  i  progetti  esecutivi  approvati,  nonche'  gli
          interventi   per   i   quali  ricorra  la  possibilita'  di
          finanziamento con capitale privato maggioritario»;
                3)  al comma 6, dopo le parole: «e' subordinata» sono
          inserite  le seguenti: «, per i lavori di importo inferiore
          a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio
          di fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore
          a 1.000.000 di euro,»;
                4)  al  comma  7, le parole: «o un tronco di lavoro a
          rete» sono soppresse;
              h) all'art. 16:
                1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
                «3-bis.  Con  riferimento  ai  lavori  di  restauro e
          manutenzione  di  beni mobili e delle superfici decorate di
          beni  architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
          di  cui  al  testo  unico delle disposizioni legislative in
          materia  di  beni culturali e ambientali, di cui al decreto
          legislativo   29 ottobre   1999,   n.   490,   il  progetto
          preliminare  dell'intervento  deve ricomprendere una scheda
          tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica
          di  restauratore  di  beni culturali ai sensi della vigente
          normativa  e finalizzata alla puntuale individuazione delle
          caratteristiche  del  bene  vincolato  e dell'intervento da
          realizzare.»;
                2)  al  comma  6,  dopo  le  parole:  «e  momenti  di
          verifica» e' inserita la seguente: «tecnica»;
              i) all'art. 17:
                1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le
          seguenti  parole:  «,  ivi  compresi,  con riferimento agli
          interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni
          mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i
          soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai
          sensi  della  vigente normativa»; al medesimo comma 1, dopo
          la lettera g) e' aggiunta la seguente:
                «g-bis)   da   consorzi   stabili   di   societa'  di
          professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa'
          di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma
          mista,  formati  da non meno di tre consorziati che abbiano
          operato   nel   settore   dei   servizi   di  ingegneria  e
          architettura,  per  un  periodo  di  tempo  non inferiore a
          cinque  anni,  e  che  abbiano  deciso  di  operare in modo
          congiunto  secondo  le previsioni del comma 1 dell'art. 12.
          E'  vietata  la  partecipazione  a  piu'  di  un  consorzio
          stabile.   Ai  fini  della  partecipazione  alle  gare  per
          l'affidamento  di  incarichi  di  progettazione e attivita'
          tecnico-amministrative   ad  essa  connesse,  il  fatturato
          globale  in servizi di ingegneria e architettura realizzato
          da  ciascuna  societa'  consorziata  nel  quinquennio o nel
          decennio   precedente   e'   incrementato   secondo  quanto
          stabilito  dall'art. 12, comma 8-bis, della presente legge;
          ai  consorzi  stabili  di  societa'  di professionisti e di
          societa'   di   ingegneria   si   applicano   altresi'   le
          disposizioni  di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art.
          12»;
                2) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
                3)  al  comma  6,  alla  lettera a) sono aggiunte, in
          fine,   le  seguenti  parole:  «di  categoria  cui  ciascun
          firmatario  del  progetto  fa  riferimento  in  forza della
          iscrizione  obbligatoria  al  relativo  albo professionale.
          Detto  contributo  dovra'  essere  versato  pro  quota alle
          rispettive  Casse  secondo  gli  ordinamenti  statutari e i
          regolamenti  vigenti;»  e alla lettera b), secondo periodo,
          le   parole:  «di  ciascun  professionista  firmatario  del
          progetto» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria cui
          ciascun  firmatario  del  progetto  fa riferimento in forza
          della    iscrizione    obbligatoria    al   relativo   albo
          professionale.  Detto  contributo dovra' essere versato pro
          quota   alle   rispettive  Casse  secondo  gli  ordinamenti
          statutari e i regolamenti vigenti»;
                4)  al  comma  8,  e'  aggiunto, in fine, il seguente
          periodo:   «All'atto  dell'affidamento  dell'incarico  deve
          essere  dimostrata la regolarita' contributiva del soggetto
          affidatario»;
                5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
                «10.  Per l'affidamento di incarichi di progettazione
          di  importo  pari  o  superiore alla soglia di applicazione
          della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici
          di  servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto
          legislativo   17 marzo   1995,   n.   157,   e   successive
          modificazioni,    ovvero,    per    i    soggetti    tenuti
          all'applicazione  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          158,   e  successive  modificazioni,  le  disposizioni  ivi
          previste.
              11.  Per l'affidamento di incarichi di progettazione il
          cui  importo  stimato  sia  compreso  tra 100.000 euro e la
          soglia  di  applicazione  della  disciplina  comunitaria in
          materia  di  appalti  pubblici  di  servizi, il regolamento
          disciplina  le  modalita' di aggiudicazione che le stazioni
          appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura
          del  pubblico  incanto, in modo che sia assicurata adeguata
          pubblicita'  agli  stessi  e  siano contemperati i principi
          generali   della  trasparenza  e  del  buon  andamento  con
          l'esigenza   di   garantire   la  proporzionalita'  tra  le
          modalita' procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
              12.  Per  l'affidamento  di  incarichi di progettazione
          ovvero  della  direzione  dei lavori il cui importo stimato
          sia  inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il
          tramite del responsabile del procedimento possono procedere
          all'affidamento  ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
          e),   f)   e   g),   di   loro   fiducia,  previa  verifica
          dell'esperienza   e  della  capacita'  professionale  degli
          stessi  e  con  motivazione  della  scelta  in relazione al
          progetto da affidare»;
              6) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente:
              «12-ter.  Il  Ministro della giustizia, di concerto con
          il   Ministro   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti,
          determina,    con   proprio   decreto,   le   tabelle   dei
          corrispettivi  delle attivita' che possono essere espletate
          dai  soggetti  di  cui  al  comma  1 del presente articolo,
          tenendo  conto  delle  tariffe  previste  per  le categorie
          professionali  interessate.  I  corrispettivi  sono  minimi
          inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico
          della  legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo
          unico  della  legge  5 maggio  1976,  n.  340.  Ogni  patto
          contrario   e'   nullo.  Fino  all'emanazione  del  decreto
          continua  ad  applicarsi  quanto  previsto  nel decreto del
          Ministro  della  giustizia  del  4 aprile  2001, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.»;
                l) all'art. 19:
                  1)  al  comma  1, la lettera b) e' sostituita dalla
          seguente:
                  «b)  la progettazione esecutiva di cui all'art. 16,
          comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.
          2, comma 1, qualora:
                  1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
          euro;
                  2)    riguardino    lavori    la   cui   componente
          impiantistica  o  tecnologica  incida  per  piu' del 60 per
          cento del valore dell'opera;
                  3)  riguardino  lavori  di manutenzione, restauro e
          scavi archeologici;
                  4)  riguardino lavori di importo pari o superiore a
          10 milioni di euro»;
                2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
                «1-ter.  L'appaltatore  che  partecipa  ad un appalto
          integrato  di  cui al comma 1, lettera b), deve possedere i
          requisiti  progettuali  previsti dal bando o deve avvalersi
          di   un  progettista  qualificato  alla  realizzazione  del
          progetto   esecutivo  individuato  in  sede  di  offerta  o
          eventualmente  associato; il bando indica l'ammontare delle
          spese  di  progettazione  esecutiva comprese nell'importo a
          base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in
          conformita'  a  quanto richiesto dalla normativa in materia
          di gare di progettazione.
              L'ammontare   delle   spese  di  progettazione  non  e'
          soggetto  a  ribasso  d'asta.  L'appaltatore  risponde  dei
          ritardi  e  degli  oneri  conseguenti  alla  necessita'  di
          introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del
          progetto  esecutivo.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art.
          47,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel
          caso  di  opere  di  particolare  pregio architettonico, il
          responsabile  del  procedimento  procede in contraddittorio
          con  il  progettista  qualificato  alla  realizzazione  del
          progetto  esecutivo  a  verificare  la  conformita'  con il
          progetto   definitivo,   al   fine  di  accertare  l'unita'
          progettuale.   Al   contraddittorio   partecipa   anche  il
          progettista    titolare   dell'affidamento   del   progetto
          definitivo, che si esprime in ordine a tale conformita'.
              1-quater.  I  lavori di restauro e manutenzione di beni
          mobili  e  delle  superfici decorate di beni architettonici
          sottoposte  alle  disposizioni di tutela previste dal testo
          unico  di  cui  al  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
          490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad
          altre  lavorazioni  afferenti  ad  altre categorie di opere
          generali  e  speciali  individuate  dal  regolamento di cui
          all'art.  3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'art.
          8,   comma  2.  L'affidamento  dei  lavori  di  restauro  e
          manutenzione  di  beni mobili e delle superfici decorate di
          beni  architettonici  comprende,  di  regola, l'affidamento
          dell'attivita'   di   progettazione  successiva  a  livello
          preliminare.
              1-quinquies.  Nel  caso  di  affidamento  dei lavori in
          assicurazione  di  qualita', qualora la stazione appaltante
          non  abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita', e'
          fatto  obbligo  alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
          qualificati,   secondo  le  procedure  di  cui  al  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al
          responsabile  del  procedimento ed al direttore dei lavori,
          in  modo  da  assicurare  che  anche il funzionamento della
          stazione  appaltante  sia  conforme  ai livelli di qualita'
          richiesti dall'appaltatore»;
                3)  al  comma  2,  le parole: «Qualora nella gestione
          siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o
          predeterminati»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Qualora
          necessario»;  le  parole: «, che comunque non puo' superare
          il  50  per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo
          puo'  essere  corrisposto a collaudo effettuato in un'unica
          rata  o  in  piu'  rate annuali, costanti o variabili» sono
          soppresse;  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A
          titolo  di  prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere
          in  proprieta'  o  diritto di godimento beni immobili nella
          propria  disponibilita',  o  allo scopo espropriati, la cui
          utilizzazione  sia  strumentale  o  connessa  all'opera  da
          affidare  in  concessione,  nonche'  beni  immobili che non
          assolvono  piu'  a  funzioni  di  interesse  pubblico, gia'
          indicati  nel  programma  di cui all'art. 14, ad esclusione
          degli  immobili  ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
          sensi   del   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001,  n.  410.  Qualora il soggetto concedente disponga di
          progettazione   definitiva  o  esecutiva,  l'oggetto  della
          concessione,  quanto  alle  prestazioni  progettuali,  puo'
          essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
          suo completamento da parte del concessionario»;
                4)  al  comma  2-bis,  le  parole:  «La  durata della
          concessione  non  puo' essere superiore a trenta anni» sono
          sostituite dalle seguenti:
              «L'amministrazione    aggiudicatrice,    al   fine   di
          assicurare       il      perseguimento      dell'equilibrio
          economico-finanziario      degli      investimenti      del
          concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una
          durata  anche  superiore  a  trenta anni, tenendo conto del
          rendimento  della concessione, della percentuale del prezzo
          di  cui  al  comma  2 sull'importo totale dei lavori, e dei
          rischi   connessi   alle  modifiche  delle  condizioni  del
          mercato»;
                5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
                «2-ter.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono
          affidare  in concessione opere destinate alla utilizzazione
          diretta   della   pubblica   amministrazione,   in   quanto
          funzionali  alla gestione di servizi pubblici, a condizione
          che  resti  al  concessionario l'alea economico-finanziaria
          della gestione dell'opera.
                2-quater.  Il  concessionario,  ovvero la societa' di
          progetto   di  cui  all'art.  37-quater,  partecipano  alla
          conferenza   di   servizi  finalizzata  all'esame  ed  alla
          approvazione  dei progetti di loro competenza; in ogni caso
          essi non hanno diritto di voto»;
                6)  al  comma  4,  le  parole:  «in  ogni  caso» sono
          sostituite  dalle  seguenti: «salvo il caso di cui al comma
          5,»;  e  le  parole:  «numero  1)»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «numeri 1), 2) e 4)»;
                7)  al  comma  5,  dopo le parole: «i contratti» sono
          inserite  le  seguenti:  «di cui al comma 1, lettera a), di
          importo  inferiore a 500.000 euro e i contratti» e, dopo le
          parole:  «scavi  archeologici»,  sono aggiunte le seguenti:
          «nonche' quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli
          afferenti alle opere di consolidamento dei terreni»;
                m) all'art. 20:
                  1)  al  comma 2, dopo le parole: «ponendo a base di
          gara  un  progetto»  sono  inserite le seguenti: «almeno di
          livello»;
                  2)  al  comma 4, dopo le parole: «previo parere del
          Consiglio  superiore  dei lavori pubblici» sono inserite le
          seguenti:  «per  i  lavori  di  importo  pari o superiore a
          25.000.000 di euro»;
                n) all'art. 21:
                  1)  al  comma 1-bis, primo periodo, le parole: «a 5
          milioni   di  ECU»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al
          controvalore  in euro di 5.000.000 di DSP»; e' soppresso il
          secondo  periodo;  dopo  il  terzo  periodo sono inseriti i
          seguenti: «Il bando o la lettera di invito devono precisare
          le   modalita'   di  presentazione  delle  giustificazioni,
          nonche'   indicare   quelle  eventualmente  necessarie  per
          l'ammissibilita'   delle   offerte.   Non   sono  richieste
          giustificazioni  per  quegli  elementi  i cui valori minimi
          sono  rilevabili  da  dati  ufficiali.  Ove  l'esame  delle
          giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad
          escludere  l'incongruita'  della offerta, il concorrente e'
          chiamato   ad   integrare  i  documenti  giustificativi  ed
          all'esclusione  potra'  provvedersi  solo  all'esito  della
          ulteriore verifica, in contraddittorio»;
                2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
                «1-ter.   L'aggiudicazione   degli  appalti  mediante
          pubblico   incanto   o   licitazione  privata  puo'  essere
          effettuata con il criterio dell'offerta economicamente piu'
          vantaggiosa,  determinata  in  base agli elementi di cui al
          comma  2,  lettera  a),  nel  caso  di  appalti  di importo
          superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza
          della componente tecnologica o per la particolare rilevanza
          tecnica  delle  possibili soluzioni progettuali, si ritiene
          possibile  che  la  progettazione  possa  essere  utilmente
          migliorata     con     integrazioni    tecniche    proposte
          dall'appaltatore»;
                3) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
                «8-bis.  L'aggiudicazione  dei  lavori  di restauro e
          manutenzione  di  beni mobili e delle superfici decorate di
          beni  architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
          previste  dal testo unico delle disposizioni legislative in
          materia  di  beni culturali e ambientali, di cui al decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato
          sia  inferiore  a  5.000.000 di DSP, e' disposta secondo il
          criterio   dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
          assumendo  quali  elementi  obbligatori  di  valutazione il
          prezzo  e  l'apprezzamento  dei curricula in relazione alle
          caratteristiche  dell'intervento  individuate  nella scheda
          tecnica di cui all'art. 16, comma 3-bis.
              In  questa  ipotesi,  all'elemento prezzo dovra' essere
          comunque   attribuita   una  rilevanza  prevalente  secondo
          criteri predeterminati»;
                o) all'art.  23,  comma  1-ter,  il quarto periodo e'
          sostituito  dai  seguenti:  «Ogni domanda deve indicare gli
          eventuali  altri  soggetti  a  cui  sono  state  inviate le
          domande  e deve essere corredata da una autocertificazione,
          ai  sensi  della vigente normativa in materia, con la quale
          il  richiedente  attesta il possesso delle qualifiche e dei
          requisiti  previsti  dal  regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non
          trovarsi  in  nessuna  delle cause di esclusione dalle gare
          d'appalto  e  di  non  aver  presentato  domanda  in numero
          superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente
          comma.  Le  stazioni  appaltanti  procedono  a  verifiche a
          campione  sui  soggetti concorrenti e comunque sui soggetti
          aggiudicatari»;
                p) all'art. 24:
                1.  al  comma  1,  alla  lettera  a)  e'  premessa la
          seguente:
                2. «0a) lavori di importo complessivo non superiore a
          100.000 euro»;
                3.  2)  al  comma  1,  lettera  a),  le  parole: «non
          superiore  a  300.000  ECU» sono sostituite dalle seguenti:
          «compreso  tra  oltre  100.000  euro  e 300.000 euro»; alle
          lettere  b)  e  c),  la  parola:  «ECU» e' sostituita dalla
          seguente: «euro»;
              3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
              «5-bis.  L'affidamento  di  appalti  di cui al comma 1,
          lettera  c),  il cui importo stimato sia superiore a 40.000
          euro,  avviene mediante gara informale sulla base di quanto
          disposto  dall'art.  21,  comma  8-bis,  alla  quale devono
          essere  invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono
          in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente
          legge  per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento
          di  appalti  di  cui al comma 1, lettera c), il cui importo
          stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti
          possono  procedere  all'affidamento  a  soggetti, singoli o
          raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le
          stazioni  appaltanti  devono  verificare la sussistenza, in
          capo  agli  affidatari,  dei requisiti di cui alla presente
          legge  e  motivarne la scelta in relazione alle prestazioni
          da affidare.»:
                4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
                «7-bis.  Con  riferimento  ai  lavori  di  restauro e
          manutenzione  di  beni mobili e delle superfici decorate di
          beni  architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
          previste  dal testo unico delle disposizioni legislative in
          materia  di  beni culturali e ambientali, di cui al decreto
          legislativo   29 ottobre   1999,  n.  490,  e'  ammissibile
          l'affidamento   a   trattativa   privata,  ad  un  soggetto
          esecutore  di  un  appalto,  di  lavori  complementari, non
          figuranti    nel    progetto   inizialmente   approvato   o
          nell'affidamento   precedentemente   disposto,   che  siano
          diventati   necessari,   a   seguito   di  circostanza  non
          prevedibile,  all'intervento  nel suo complesso, sempreche'
          tali    lavori    non   possano   essere   tecnicamente   o
          economicamente separati dall'appalto principale senza grave
          inconveniente   per   il  soggetto  aggiudicatario  oppure,
          quantunque    separabili    dall'esecuzione    dell'appalto
          iniziale,    siano    strettamente    necessari    al   suo
          perfezionamento.  L'importo  dei  lavori  complementari non
          puo' complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto
          principale.»;
                q) all'art.  27,  dopo  il  comma  2,  e' aggiunto il
          seguente:
                «2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e
          manutenzione  di  beni mobili e delle superfici decorate di
          beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela
          previste  dal testo unico delle disposizioni legislative in
          materia  di  beni culturali e ambientali, di cui al decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione
          dei  lavori  del  direttore dei lavori deve comprendere tra
          gli  assistenti  con  funzioni  di  direttore  operativo un
          soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai
          sensi della normativa vigente.»;
                r) all'art.  28,  comma  4, sono aggiunti, in fine, i
          seguenti  periodi: «Possono fare parte delle commissioni di
          collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari
          amministrativi  che  abbiano  prestato  servizio per almeno
          cinque  anni  in  uffici pubblici. E' abrogata ogni diversa
          disposizione, anche di natura regolamentare»;
                s) all'art. 29:
                  1)  al comma 1, lettera a), le parole: «superiore a
          5  milioni  di ECU» sono sostituite dalle seguenti: «pari o
          superiore  al  controvalore  in  euro di 5.000.000 di DSP»;
          alla lettera b), alla parola: «superiore», sono premesse le
          parole:  «pari  o»  e  la parola: «ECU» e' sostituita dalla
          seguente:  «euro»;  alla  lettera  c)  la  parola: «ECU» e'
          sostituita dalla seguente: «euro»;
                  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
              «2.  Le  spese  relative alla pubblicita' devono essere
          inserite  nel  quadro economico del progetto tra le somme a
          disposizione   dell'amministrazione,   che   e'  tenuta  ad
          assicurare   il  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, tramite il responsabile del procedimento
          di  cui  all'art.  80,  comma 10, del regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
          n.  554,  il  quale,  in  caso  di mancata osservanza delle
          disposizioni  stesse, dovra' effettuare a proprio carico le
          forme   di   pubblicita'  ivi  disciplinate,  senza  alcuna
          possibilita' di rivalsa sull'amministrazione»;
                t) all'art. 30:
                  1) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai
          seguenti:  «In  caso  di  aggiudicazione con ribasso d'asta
          superiore  al  10  per  cento,  la garanzia fidejussoria e'
          aumentata  di  tanti  punti  percentuali quanti sono quelli
          eccedenti  il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
          20  per  cento,  l'aumento  e' di due punti percentuali per
          ogni  punto  di  ribasso  superiore  al  20  per  cento. La
          cauzione   definitiva   e'  progressivamente  svincolata  a
          decorrere  dal  raggiungimento  di  un  importo  dei lavori
          eseguiti,  attestato  mediante stati d'avanzamento lavori o
          analogo  documento,  pari  al  50  per  cento  dell'importo
          contrattuale.  Al  raggiungimento  dell'importo  dei lavori
          eseguiti  di  cui  al  precedente  periodo,  la cauzione e'
          svincolata  in  ragione  del  50  per  cento dell'ammontare
          garantito;   successivamente   si   procede  allo  svincolo
          progressivo  in  ragione  di  un  5 per cento dell'iniziale
          ammontare  per  ogni  ulteriore 10 per cento di importo dei
          lavori  eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entita'
          anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del
          committente,   con  la  sola  condizione  della  preventiva
          consegna  all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
          del  concessionario,  degli stati d'avanzamento lavori o di
          analogo   documento,   in   originale  o  copia  autentica,
          attestanti  il raggiungimento delle predette percentuali di
          lavoro  eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento
          dell'iniziale  importo  garantito, e' svincolato secondo la
          normativa  vigente.  Le  disposizioni  di cui ai precedenti
          periodi si applicano anche ai contratti in corso»; al terzo
          periodo, dopo le parole:
              «La  mancata costituzione della garanzia» sono inserite
          le seguenti: «di cui al primo periodo»;
                  2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
              «6.  Prima  di  iniziare le procedure per l'affidamento
          dei  lavori,  le stazioni appaltanti devono verificare, nei
          termini  e  con  le modalita' stabiliti dal regolamento, la
          rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
          all'art.  16,  commi  1  e  2,  e  la loro conformita' alla
          normativa  vigente.  Gli  oneri derivanti dall'accertamento
          della   rispondenza   agli   elaborati   progettuali   sono
          ricompresi  nelle  risorse  stanziate  per la realizzazione
          delle opere.
              Con  apposito  regolamento, adottato ai sensi dell'art.
          3, il Governo regola le modalita' di verifica dei progetti,
          attenendosi ai seguenti criteri:
                a) per  i lavori di importo superiore a 20 milioni di
          euro,  la  verifica  deve essere effettuata da organismi di
          controllo  accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI
          EN 45004;
                b) per  i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
          euro,  la  verifica  puo'  essere  effettuata  dagli uffici
          tecnici  delle predette stazioni appaltanti ove il progetto
          sia  stato  redatto  da  progettisti  esterni  o  le stesse
          stazioni  appaltanti  dispongano  di  un sistema interno di
          controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati
          secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
                c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica
          del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria
          civile  per  danni  a  terzi  per  i rischi derivanti dallo
          svolgimento dell'attivita' di propria competenza.
              6-bis.   Sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento  di  cui  al  comma  6, la verifica puo' essere
          effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
          dagli  organismi  di  controllo  di cui alla lettera a) del
          medesimo  comma.  Gli  incarichi  di  verifica di ammontare
          inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
          soggetti di fiducia della stazione appaltante.»;
                3)  al  comma 7-bis e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo:  «Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio
          per  tutti i contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera
          b), di importo superiore a 75 milioni di euro»;
                u) all'art.  31-bis,  il  comma  1  e' sostituito dai
          seguenti:
              «1.  Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui
          all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti
          e  di  concessioni,  qualora,  a seguito dell'iscrizione di
          riserve   sui   documenti  contabili,  l'importo  economico
          dell'opera  possa  variare  in misura sostanziale e in ogni
          caso   non   inferiore   al   10   per  cento  dell'importo
          contrattuale,  il responsabile del procedimento promuove la
          costituzione   di  apposita  commissione  perche'  formuli,
          acquisita  la  relazione  del  direttore  dei lavori e, ove
          costituito,  dell'organo  di collaudo, entro novanta giorni
          dalla   apposizione  dell'ultima  delle  predette  riserve,
          proposta  motivata  di  accordo  bonario.  In  merito  alla
          proposta  si  pronunciano,  nei  successivi  trenta giorni,
          l'appaltatore  ed  il  soggetto  committente.  Decorso tale
          termine  e'  in  facolta'  dell'appaltatore  avvalersi  del
          disposto  dell'art.  32.  La  procedura  per la definizione
          dell'accordo  bonario  puo'  essere  reiterata per una sola
          volta.   La  costituzione  della  commissione  e'  altresi'
          promossa     dal     responsabile     del     procedimento,
          indipendentemente   dall'importo  economico  delle  riserve
          ancora  da  definirsi, al ricevimento da parte dello stesso
          del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui
          all'art. 28.
              Nell'occasione  la  proposta motivata della commissione
          e' formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento.
              1-bis.  La  commissione di cui al comma 1 e' formata da
          tre   componenti   in   possesso  di  specifica  idoneita',
          designati,  rispettivamente,  il primo dal responsabile del
          procedimento,   il   secondo  dall'impresa  appaltatrice  o
          concessionaria   ed   il  terzo,  di  comune  accordo,  dai
          componenti  gia' designati contestualmente all'accettazione
          congiunta   del  relativo  incarico.  In  caso  di  mancato
          accordo,  alla  nomina  del  terzo  componente  provvede su
          istanza  della  parte  piu'  diligente,  per  le  opere  di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici  nazionali e dei loro concessionari, il presidente
          del   tribunale  del  luogo  dove  e'  stato  stipulato  il
          contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione
          del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni
          dalla  richiesta  del responsabile del procedimento, questi
          provvede  a  formulare direttamente la proposta motivata di
          accordo  bonario,  acquisita la relazione del direttore dei
          lavori  e,  ove  costituito,  dell'organo  di collaudo. Gli
          oneri  connessi  ai  compensi  da riconoscere ai commissari
          sono  posti  a  carico  dei  fondi  stanziati per i singoli
          interventi.
              1-ter.  L'accordo bonario, definito con le modalita' di
          cui  ai  commi  1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha
          natura transattiva.
              Le  parti  hanno facolta' di conferire alla commissione
          il  potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando,
          per  conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle
          riserve.
              1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si
          applicano  ai  lavori  per  i  quali  l'individuazione  del
          soggetto  affidatario  sia  gia'  intervenuta  alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione; per gli
          appalti  di  importo  inferiore  a  10  milioni di euro, la
          costituzione   della   commissione  e'  facoltativa  ed  il
          responsabile  del procedimento puo' essere componente della
          commissione stessa.»:
                v) all'art. 32:
                  1)  al  comma  2,  sono  premesse le parole: «Per i
          soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma 2, lettera a), della
          presente legge,»;
                  2)  al  comma  4  e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo: «Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la
          costituzione  di  collegi  arbitrali  in  difformita'  alla
          normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o
          capitolati d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in
          vigore   del   regolamento,  a  condizione  che  i  collegi
          arbitrali  medesimi non risultino gia' costituiti alla data
          di entrata in vigore della presente disposizione»;
                  3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
              «4-bis.  Sono  abrogate  tutte  le disposizioni che, in
          contrasto  con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai
          mezzi  di  risoluzione delle controversie nella materia dei
          lavori pubblici come definita all'art. 2»;
                z) all'art.  33,  comma 1, dopo le parole: «destinate
          ad  attivita»  sono  inserite  le  seguenti:  «della  Banca
          d'Italia,»;
                aa) all'art. 37-bis:
                  1)  al  comma  1, le parole: «Entro il 30 giugno di
          ogni  anno»  sono  soppresse;  dopo  le  parole: «promotori
          stessi», e' inserito il seguente periodo: «Le proposte sono
          presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso
          in  cui  entro  tale  scadenza  non  siano state presentate
          proposte   per   il   medesimo   intervento,  entro  il  31
          dicembre.»; dopo le parole: «un piano economico-finanziario
          asseverato  da  un  istituto  di  credito» sono inserite le
          seguenti:    «o   da   societa'   di   servizi   costituite
          dall'istituto  di  credito  stesso  ed iscritte nell'elenco
          generale  degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art.
          106  del  testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e
          creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385,  o  da  una  societa' di revisione ai sensi
          dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»; dopo le
          parole: «garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
          aggiudicatrice»   sono   inserite   le   seguenti:   «;  il
          regolamento  detta indicazioni per chiarire ed agevolare le
          attivita'  di  asseverazione»;  e sono aggiunti, in fine, i
          seguenti  periodi:  «I  soggetti pubblici e privati possono
          presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito
          della  fase  di  programmazione  di  cui  all'art. 14 della
          presente   legge,   proposte   d'intervento  relative  alla
          realizzazione  di  opere pubbliche o di pubblica utilita' e
          studi di fattibilita'. Tale presentazione non determina, in
          capo   alle  amministrazioni,  alcun  obbligo  di  esame  e
          valutazione.    Le    amministrazioni   possono   adottare,
          nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento
          e  gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non
          determina  alcun  diritto del proponente al compenso per le
          prestazioni  compiute o alla realizzazione degli interventi
          proposti»;
                  2)  al  comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti
          periodi: «La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
          utilita'  rientra  tra i settori ammessi di cui all'art. 1,
          comma  1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio
          1999,   n.   153.   Le   Camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura,  nell'ambito  degli  scopi  di
          utilita'  sociale  e di promozione dello sviluppo economico
          dalle   stesse  perseguiti,  possono  presentare  studi  di
          fattibilita'  o  proposte  di intervento, ovvero aggregarsi
          alla  presentazione  di proposte di realizzazione di lavori
          pubblici  di  cui  al  comma  1,  ferma  restando  la  loro
          autonomia decisionale»;
                  3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
              «2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei
          programmi   di   cui   al   comma   1,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  rendono  pubblica  la presenza negli stessi
          programmi  di interventi realizzabili con capitali privati,
          in  quanto  suscettibili di gestione economica, pubblicando
          un  avviso  indicativo  con le modalita' di cui all'art. 80
          del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  21 dicembre  1999,  n. 554, mediante affissione
          presso   la   propria   sede  per  almeno  sessanta  giorni
          consecutivi,   nonche'  pubblicando  lo  stesso  avviso,  a
          decorrere  dalla  sua  istituzione,  sul  sito  informatico
          individuato  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          ministri  ai  sensi  dell'art.  24  della legge 24 novembre
          2000,   n.   340,   e,  ove  istituito,  sul  proprio  sito
          informatico.  L'avviso  e'  trasmesso  all'Osservatorio dei
          lavori pubblici che ne da' pubblicita'. Fermi tali obblighi
          di  pubblicazione,  le amministrazioni aggiudicatrici hanno
          facolta'  di  pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a
          differenti  modalita',  nel  rispetto  dei  principi di cui
          all'art. 1, comma 1, della presente legge.
              2-ter.  Entro  quindici  giorni  dalla  ricezione della
          proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
                a) alla  nomina  e  comunicazione  al  promotore  del
          responsabile del procedimento;
                b) alla  verifica  della  completezza  dei  documenti
          presentati   e   ad   eventuale  dettagliata  richiesta  di
          integrazione.»;
                bb)  all'art.  37-ter,  comma 1, le parole: «Entro il
          31 ottobre di ogni anno» sono soppresse e sono aggiunti, in
          fine,    i    seguenti   periodi:   «La   pronuncia   delle
          amministrazioni   aggiudicatrici   deve  intervenire  entro
          quattro  mesi dalla ricezione della proposta del promotore.
          Ove  necessario,  il responsabile del procedimento concorda
          per  iscritto  con  il promotore un piu' lungo programma di
          esame  e  valutazione.  Nella  procedura  negoziata  di cui
          all'art.  37-quater il promotore potra' adeguare la propria
          proposta   a  quella  giudicata  dall'amministrazione  piu'
          conveniente.   In  questo  caso,  il  promotore  risultera'
          aggiudicatario della concessione»;
                cc) all'art. 37-quater:
                  1)  al  comma  1,  all'alinea,  le  parole:  «il 31
          dicembre»  sono  sostituite dalle seguenti: «tre mesi dalla
          pronuncia  di  cui  all'art. 37-ter»; alla lettera a), sono
          aggiunte,  in fine, le parole: «; e' altresi' consentita la
          procedura di appalto-concorso»;
                  2)  al  comma  5  le  parole da: «Nel caso» fino a:
          «secondo offerente» sono sostituite dalle seguenti:
              «Nel   caso  in  cui  la  gara  sia  esperita  mediante
          appalto-concorso  e nella successiva procedura negoziata di
          cui   al   comma   1,  lettera  b),  il  promotore  risulti
          aggiudicatario,  lo  stesso  e'  tenuto a versare all'altro
          soggetto,  ovvero  agli  altri  due  soggetti  che  abbiano
          partecipato   alla   procedura,  il  rimborso  delle  spese
          sostenute  e  documentate  nei  limiti  dell'importo di cui
          all'art. 37-bis, comma 1, quinto periodo»;
                  3) il comma 6 e' abrogato;
                  4)   le  parole:  «art.  37-bis,  comma  1,  ultimo
          periodo»,   ovunque   ricorrano,   sono   sostituite  dalle
          seguenti: «art. 37-bis, comma 1, quinto periodo»;
                dd)  all'art.  37-quinquies,  dopo il comma 1-bis, e'
          aggiunto il seguente:
              «1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che
          non  costituisce  cessione  del  contratto,  la societa' di
          progetto  diventa  la  concessionaria a titolo originario e
          sostituisce   l'aggiudicatario  in  tutti  i  rapporti  con
          l'Amministrazione  concedente. Nel caso di versamento di un
          prezzo   in   corso   d'opera   da   parte  della  pubblica
          amministrazione, i soci della societa' restano solidalmente
          responsabili  con  la  societa'  di  progetto nei confronti
          dell'Amministrazione    per    l'eventuale   rimborso   del
          contributo   percepito.  In  alternativa,  la  societa'  di
          progetto   puo'   fornire   alla  pubblica  amministrazione
          garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle
          somme   versate  a  titolo  di  prezzo  in  corso  d'opera,
          liberando  in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano
          alla   data   di  emissione  del  certificato  di  collaudo
          dell'opera.  Il  contratto  di  concessione  stabilisce  le
          modalita'  per  la  eventuale  cessione  delle  quote della
          societa'  di  progetto, fermo restando che i soci che hanno
          concorso  a  formare i requisiti per la qualificazione sono
          tenuti  a  partecipare  alla  societa'  ed a garantire, nei
          limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
          concessionario  sino alla data di emissione del certificato
          di  collaudo  dell'opera.  L'ingresso  nel capitale sociale
          della   societa'   di   progetto   e  lo  smobilizzo  delle
          partecipazioni  da  parte  di  banche  ed altri investitori
          istituzionali   che   non  abbiano  concorso  a  formare  i
          requisiti  per  la qualificazione possono tuttavia avvenire
          in qualsiasi momento.»;
                ee) dopo l'art. 38, e' aggiunto il seguente:
              «Art.  38-bis.  (Deroghe  in  situazioni  di  emergenza
          ambientale). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione di
          infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a
          migliorare  la  qualita'  dell'aria  e  dell'ambiente nelle
          citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del
          consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti
          gli effetti».
              2.  Per i programmi gia' approvati alla data di entrata
          in  vigore  della presente legge, le proposte dei promotori
          di  cui  all'art.  37-bis  della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  come  modificato  dal  comma 1 del presente articolo,
          possono   essere   presentate   senza   pubblicazione   del
          preventivo  avviso  indicativo  entro la data del 30 giugno
          2002.  Qualora entro tale data non siano pervenute proposte
          da parte del promotore, si da' luogo all'avviso indicativo.
          La   procedura  di  comparazione  delle  proposte,  di  cui
          all'art.  37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  come modificato dal comma 1 del presente articolo, e'
          estesa    anche   alle   proposte   gia'   ricevute   dalle
          amministrazioni  aggiudicatrici  e  non ancora istruite. In
          questo  caso  si intende che i termini decorrano dalla data
          di entrata in vigore della presente legge.
              3.  All'art. 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n.
          55,  e  successive  modificazioni,  e' aggiunto il seguente
          periodo:  «Per  i subappalti o cottimi di importo inferiore
          al  2  per  cento  dell'importo  dei  lavori  affidati o di
          importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
          dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
          ridotti della meta».
              4.  Nell'esercizio  del  potere  regolamentare  di  cui
          all'art.   3  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e
          successive  modificazioni,  il Governo provvede ad adeguare
          il  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della
          Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della
          presente  legge, determinando in particolare i requisiti di
          idoneita' e i criteri di remunerazione dei componenti della
          commissione istituita ai sensi del comma 1, lettera u), del
          presente  articolo,  e  apportando  altresi' allo stesso le
          modificazioni  la cui opportunita' sia emersa nel corso del
          primo  periodo  di  applicazione  della  medesima legge. Il
          Governo  provvede  altresi'  a modificare il regolamento di
          cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
          2000,  n.  34,  anche  al  fine  di  aggiornare i requisiti
          richiesti  alle  imprese,  secondo regole che migliorino la
          qualificazione  del  mercato  e la adeguata concorrenza. Il
          Governo  provvede infine a modificare il regolamento di cui
          al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del
          2000  prevedendo  la  possibilita'  per  l'Autorita' per la
          vigilanza   sui   lavori  pubblici  di  comminare  sanzioni
          rapportate  alla  gravita'  delle violazioni compiute dagli
          organismi di attestazione (SOA).
              5.  Per  garantire  la  piena  autonomia  funzionale ed
          organizzativa  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici
          ai  sensi  dell'art.  6,  comma 1,  della legge 11 febbraio
          1994,   n.   109,   e'  istituito  un  apposito  centro  di
          responsabilita'  amministrativa  nello  stato di previsione
          del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti per il
          funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
              6.  E'  abrogato l'art. 55 del regio decreto 23 ottobre
          1925, n. 2537.
              7. In apposita unita' previsionale di base da istituire
          nell'ambito del centro di responsabilita' di cui al comma 5
          e'  trasferita, nella misura da determinare con decreto del
          Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
          con  il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte
          delle   risorse   iscritte   per  l'anno  2002  nell'unita'
          previsionale  di  base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei
          trasporti, al centro di responsabilita' «Opere pubbliche ed
          edilizia».
              8.  Ai  fini di cui al comma 5, e' altresi' autorizzata
          la  spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere
          dall'anno 2002.
              9.  All'unita'  previsionale  di base di cui al comma 7
          affluiscono,  sulla  base  di apposito regolamento, emanato
          dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di
          concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, i
          proventi  delle attivita' del Servizio tecnico centrale del
          Consiglio   superiore  dei  lavori  pubblici  connesse  con
          l'applicazione  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  21 aprile  1993,  n.  246, e
          attinenti  allo  svolgimento delle funzioni di organismo di
          certificazione  ed  ispezione, nonche' di notifica di altri
          organismi  e  di  benestare  tecnico europeo. Confluiscono,
          altresi',  in  detta  unita'  previsionale di base, secondo
          quanto   disposto   dall'art.  43,  comma  4,  della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449,  i  proventi dell'attivita' di
          studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica
          delle  opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale
          per  l'espletamento  dei compiti relativi al rilascio delle
          concessioni  ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi
          dell'art.  20  della  legge  5 novembre 1971, n. 1086, e di
          prove  geotecniche  sui  terreni  e  sulle  rocce, ai sensi
          dell'art.  8  del  citato regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  246  del  1993,  nonche'
          dell'attivita'  ispettiva,  relativamente  agli aspetti che
          riguardano  la  sicurezza statica delle costruzioni, presso
          impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di
          impiego strutturale nelle costruzioni civili.
              10.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 8,
          pari  a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2002-2004,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge
          23 agosto   1988  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della presidenza del Consiglio dei
          Ministri»   e   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          12 settembre 1988, n. 214:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
          Note all'art. 1:
                 -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          25 gennaio   2000,   n.   34,   reca:  Regolamento  recante
          istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori
          dei  lavori  pubblici,  ai  sensi  dell'art.  8 della legge
          11 febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni ed e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2000,
          n.  49  S.O.  n.  35,  l'art. 12 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  25 gennaio  2000, n. 34. come modificato
          dal regolamento qui pubblicato e' il seguente:
              «Art.  12 (Svolgimento dell'attivita' di qualificazione
          e  relative  tariffe). - 1. Nello svolgimento della propria
          attivita' le SOA devono:
                a) comportarsi    con    diligenza,   correttezza   e
          trasparenza,  nel  rispetto dei principi di cui all'art. 1,
          comma 1, della legge;
                b) acquisire  le informazioni necessarie dai soggetti
          da  qualificare  ed  operare in modo da assicurare adeguata
          informazione;
                c) agire  in  modo da garantire imparzialita' ed equo
          trattamento;
                d)  assicurare  e  mantenere l'indipendenza richiesta
          dalla legge e dal regolamento;
                e) disporre   di   risorse   e  procedure,  anche  di
          controllo   interno,  idonee  ad  assicurare  efficienza  e
          correttezza;
                f)  verificare  la  veridicita'  e  la sostanza delle
          dichiarazioni,  delle certificazioni e delle documentazioni
          presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato.
              2.  Per  l'espletamento delle loro attivita' le SOA non
          possono  ricorrere  a  prestazioni di soggetti esterni alla
          loro organizzazione aziendale.
              3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo
          nonche'  tutte  le  attivita' integrative di revisione o di
          variazione,  sono soggette al pagamento di un corrispettivo
          determinato,  in  rapporto  all'importo  complessivo  ed al
          numero  delle  categorie  generali  o  specializzate cui si
          richiede  di  essere qualificati, secondo le formule di cui
          all'allegato E.
              4.  Gli  importi  determinati ai sensi del comma 3 sono
          considerati  corrispettivo  minimo  della prestazione resa.
          Non  puo'  essere previsto il pagamento di un corrispettivo
          in  misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario e'
          nullo.  Il  corrispettivo  deve  essere  interamente pagato
          prima   del   rilascio   dell'attestazione,   revisione   o
          variazione;  sono  ammesse  dilazioni  non  superiori a sei
          mesi,  ove,  al momento del rilascio della attestazione sia
          stata  disposta  e  comunicata alla SOA l'autorizzazione di
          addebito  in  conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero
          corrispettivo.
              5.  Le  SOA  trasmettono  all'autorita', entro quindici
          giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  25 gennaio 2000, n. 34,
          come modificato dal regolamento qui pubblicato:
              «Art.  15  (Domanda  di  qualificazione). - 1.  Per  il
          conseguimento   della   qualificazione  le  imprese  devono
          possedere, oltre alla certificazione di sistema di qualita'
          o   alla   dimostrazione   della   presenza   di   elementi
          significativi  di cui all'art. 8, comma 3, lettere a) e b),
          della   legge   secondo   la   cadenza  temporale  prevista
          nell'allegato B, i requisiti stabiliti dal presente titolo.
              2.  L'impresa  che  intende  ottenere l'attestazione di
          qualificazione  deve  stipulare  apposito contratto con una
          delle SOA autorizzate.
              3.  La  SOA  svolge  l'istruttoria  e  gli accertamenti
          necessari  alla  verifica  dei requisiti di qualificazione,
          anche  mediante  accesso  diretto  alle strutture aziendali
          dell'impresa  istante,  e  compie  la procedura di rilascio
          dell'attestazione  entro  novanta  giorni dalla stipula del
          contratto. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti
          o  integrazioni documentali per un periodo complessivamente
          non  superiore  a  90  giorni;  trascorso  tale  periodo di
          sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non
          superiore  a 180 giorni dalla stipula del contratto, la SOA
          e' tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego
          di rilascio della stessa. Per le procedure gia' sospese, il
          termine  di  90  giorni  decorre  dalla  data di entrata in
          vigore della presente disposizione.
              4.  Della  stipula  del  contratto,  del rilascio o del
          diniego   di  rilascio  dell'attestazione  la  SOA  informa
          l'autorita' nei successivi trenta giorni.
              5. La durata dell'efficacia dell'attestazione e' pari a
          cinque  anni  con  verifica  triennale del mantenimento dei
          requisiti  di  ordine  generale,  nonche'  dei requisiti di
          capacita'  strutturale di cui all'art. 15-bis. La efficacia
          delle  attestazioni gia' rilasciate alla data di entrata in
          vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' prorogata a 5
          anni.  Almeno  tre  mesi  prima della scadenza del termine,
          l'impresa     che    intende    conseguire    il    rinnovo
          dell'attestazione  deve stipulare un nuovo contratto con la
          medesima SOA o con un'altra autorizzata.
              5-bis.  L'efficacia  delle qualificazioni relative alla
          categoria  dei  lavori  di  restauro e manutenzione di beni
          mobili  e  delle  superfici decorate di beni architettonici
          sottoposti  alle  disposizioni  di tutela di cui al decreto
          legislativo    29 ottobre    1999,    n.    490,   ottenute
          antecedentemente   alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui all'art. 8, comma 11-sexies, della legge
          11 febbraio  1994,  n.  109,  come  modificato dall'art. 7,
          comma  1,  della  legge  1° agosto  2002, n. 166, e' di tre
          anni,  fatta  salva  la  verifica in ordine al possesso dei
          requisiti   di   ordine   generale  e  di  ordine  speciale
          individuati dal suddetto regolamento.
              6.  Il  rinnovo dell'attestazione puo' essere richiesto
          anche  prima  della  scadenza  sempre che siano decorsi tre
          mesi   dalla   data  del  rilascio  dell'attestazione  gia'
          acquisita.
              7.  Il  rinnovo  dell'attestazione  avviene alle stesse
          condizioni  e  con  le  stesse  modalita'  previste  per il
          rilascio   dell'attestazione;   dalla   data   della  nuova
          attestazione  decorre  il  termine di efficacia fissato dal
          comma 5.
              8.  Non  costituiscono  rinnovo  di  attestazione e non
          producono    conseguenze    sulla   durata   di   efficacia
          dell'attestazione  le  variazioni che non producono effetti
          diretti   sulle   categorie  e  classifiche  oggetto  della
          relativa  qualificazione;  dette  variazioni sono soggette,
          secondo   criteri  fissati  dall'autorita'  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento,  a procedure accelerate e semplificate nonche'
          a tariffa ridotta.
              9.  In  caso  di  fusione  o  di  altra  operazione che
          comporti  il  trasferimento di azienda o di un suo ramo, il
          nuovo  soggetto  puo'  avvalersi  per la qualificazione dei
          requisiti  posseduti  dalle  imprese che ad esso hanno dato
          origine.».
              -  La legge 1° agosto 2002, n. 166, reca: «Disposizioni
          in  materia di infrastrutture e trasporti» ed e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  181  del  3 agosto  2002  -
          supplemento ordinario n. 158.
              - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
          «Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di
          beni  culturali  e  ambientali,  a  norma dell'art. 1 della
          legge  8  ottobre 1997, n. 352» e pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   n.   302   del  27 dicembre  1999,  supplemento
          ordinario 229/L.
              -  Il  testo  dell'art.  8, comma 11-sexies della legge
          11 febbraio 1994, n. 109 come modificato dall'art. 7, comma
          1  della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante legge quadro
          in materia di lavori pubblici e' il seguente:
              «11-sexies. Per le attivita' di restauro e manutenzione
          dei   beni  mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni
          architettonici,   il   Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,   sentito  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          provvede  a  stabilire  i  requisiti  di qualificazione dei
          soggetti  esecutori dei lavori. E' facolta' dei soggetti di
          cui  all'art.  2,  comma  2,  individuare,  quale ulteriore
          requisito  dei  soggetti  esecutori  dei  lavori  di cui al
          presente  comma,  l'avvenuta  esecuzione  di  lavori  nello
          specifico  settore  cui  si riferisce l'intervento. Ai fini
          della  comprova  del  requisito  relativo all'esecuzione di
          lavori   nello   specifico   settore   cui   si   riferisce
          l'intervento,   potranno  essere  utilizzati  unicamente  i
          lavori   direttamente   ed  effettivamente  realizzati  dal
          soggetto   esecutore,   anche  per  effetto  di  cottimi  e
          subaffidamenti  (comma  abrogato  dall'art.  12 del decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 30).».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 18 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  25 gennaio 2000, n. 34, come
          modificato dal regolamento qui pubblicato:
              «Art.   18   (Requisiti  di  ordine  speciale). - 1.  I
          requisiti    d'ordine    speciale    occorrenti    per   la
          qualificazione sono:
                a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
                b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
                c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
                d) adeguato organico medio annuo.
              2.  La  adeguata  capacita'  economica e finanziaria e'
          dimostrata:
                a) da idonee referenze bancarie;
                b) dalla  cifra di affari, determinata secondo quanto
          previsto all'art. 22, realizzata con lavori svolti mediante
          attivita'  diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli
          importi   delle   qualificazioni   richieste   nelle  varie
          categorie:
                c) limitatamente  ai  soggetti  tenuti alla redazione
          del  bilancio,  dal  capitale  netto, costituito dal totale
          della  lettera  a)  del  passivo  di  cui all'art. 2424 del
          codice  civile,  riferito all'ultimo bilancio approvato, di
          valore positivo.
              3. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita'
          diretta  e'  comprovata:  da parte delle ditte individuali,
          delle societa' di persone, dei consorzi di cooperative, dei
          consorzi  tra  imprese artigiane e dei consorzi stabili con
          la  presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte
          delle   societa'  di  capitale  con  la  presentazione  dei
          bilanci,   riclassificati  in  conformita'  alle  direttive
          europee, e della relativa nota di deposito.
              4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita'
          indiretta,  in  proporzione  alle  quote  di partecipazione
          dell'impresa    richiedente,    e'    comprovata   con   la
          presentazione  dei  bilanci,  riclassificati in conformita'
          alle  direttive europee, e della relativa nota di deposito,
          dei  consorzi  di  cui  all'art. 10, comma 1, lettere e) ed
          e-bis)  della  legge,  e delle societa' fra imprese riunite
          dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi
          abbiano  fatturato  direttamente alla stazione appaltante e
          non  abbiano  ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte
          di soggetti consorziati.
              5. La adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata:
                a) con   la  presenza  di  idonea  direzione  tecnica
          secondo quanto previsto dall'art. 26;
                b) dall'esecuzione  di lavori, realizzati in ciascuna
          delle  categorie  oggetto  della  richiesta, di importo non
          inferiore  al  90%  di  quello  della classifica richiesta;
          l'importo  e' determinato secondo quanto previsto dall'art.
          22;
                c) dall'esecuzione  di  un  singolo  lavoro,  in ogni
          singola  categoria  oggetto della richiesta, di importo non
          inferiore   al   40%   dell'importo   della  qualificazione
          richiesta,  ovvero,  in  alternativa,  di due lavori, nella
          stessa   singola   categoria  di  importo  complessivo  non
          inferiore   al   55%   dell'importo   della  qualificazione
          richiesta,  ovvero,  in  alternativa,  di tre lavori, nella
          stessa  singola  categoria,  di  importo  complessivo,  non
          inferiore   al   65%   dell'importo   della  qualificazione
          richiesta;  gli  importi  sono  determinati  secondo quanto
          previsto dall'art. 22.
              6.   L'esecuzione   dei   lavori   e'  documentata  dai
          certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 22,
          comma 7.
              7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori
          pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso,
          ovvero  oggetto  dei contratti di cui all'art. 19, comma 1,
          lettera  b),  numero  1)  della  legge,  oppure affidati in
          concessione,   il   requisito   dell'idoneita'  tecnica  e'
          altresi'  dimostrato  dalla  presenza  di uno staff tecnico
          composto   da   laureati   e   diplomati  assunti  a  tempo
          indeterminato.  Il  numero  minimo dei componenti lo staff,
          dei  quali  almeno  la  meta'  in  possesso  di  laurea, e'
          stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza
          classifica,  in  quattro  per  le imprese appartenenti alla
          quarta  ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese
          qualificate nelle classifiche successive.
              8.   L'adeguata  attrezzatura  tecnica  consiste  nella
          dotazione   stabile   di  attrezzature,  mezzi  d'opera  ed
          equipaggiamento  tecnico,  in  proprieta'  o  in  locazione
          finanziaria  o  in  noleggio,  dei  quali  sono  fornite le
          essenziali   indicazioni  identificative.  Detta  dotazione
          contribuisce  al  valore della cifra di affari in lavori di
          cui  al  comma  2,  lettera  b), effettivamente realizzata,
          rapportata  alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto
          forma  di  ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o
          canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della
          predetta  cifra  d'affari,  costituito  per almeno la meta'
          dagli  ammortamenti  e dai canoni di locazione finanziaria.
          L'attrezzatura  tecnica  per la quale e' terminato il piano
          di  ammortamento  contribuisce  al  valore  della  cifra di
          affari   sotto   forma   di   ammortamenti  figurativi,  da
          evidenziarsi  separatamente, calcolati proseguendo il piano
          di  ammortamento  precedentemente  adottato  per un periodo
          pari alla meta' della sua durata. L'ammortamento figurativo
          e'  calcolato  con applicazione del metodo a quote costanti
          con  riferimento  alla  durata  del  piano  di ammortamento
          concluso. Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12
          aggiudicati  o  subappaltati  a decorrere dal primo gennaio
          2005,  al  fine  di acquisire o rinnovare la qualificazione
          nella  categoria  per  le  classifiche  di  importo  pari o
          superiore  alla III (euro 1.032.913), l'impresa deve essere
          titolare   della  certificazione  di  sistema  di  qualita'
          conforme   alle  norme  europee  della  serie  UNI  EN  IS0
          9001/2000  relativamente  alla  produzione,  al montaggio e
          alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le
          classifiche  di  importo inferiore e in via transitoria per
          le altre classifiche le imprese non certificate presentano,
          ai  fini della collaudazione di lavori della categoria OS12
          di  importo  superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del
          produttore  dei beni oggetto della categoria, attestante il
          corretto montaggio e installazione degli stessi.
              9.  L'ammortamento  e' comprovato: da parte delle ditte
          individuali   e   delle   societa'   di   persone,  con  la
          presentazione  della dichiarazione dei redditi corredata da
          autocertificazione circa la quota riferita all'attrezzatura
          tecnica: da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi
          tra   imprese  artigiane,  dei  consorzi  stabili  e  delle
          societa'  di  capitale  con  la  presentazione dei bilanci,
          riclassificati  in  conformita'  alle  direttive  europee e
          della relativa nota di deposito.
              10.  L'adeguato  organico medio annuo e' dimostrato dal
          costo  complessivo  sostenuto  per il personale dipendente,
          composto  da  retribuzione e stipendi, contributi sociali e
          accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15%
          della  cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera
          b),  effettivamente  realizzata,  di  cui almeno il 40% per
          personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio
          annuo   puo'   essere   dimostrato  dal  costo  complessivo
          sostenuto  per  il  personale  dipendente  assunto  a tempo
          indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in
          lavori,  di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato
          o  diplomato.  Per le imprese artigiane la retribuzione del
          titolare  si  intende  compresa  nella  percentuale  minima
          necessaria. Per le imprese individuali e per le societa' di
          persone  il  valore  della  retribuzione del titolare e dei
          soci  e'  pari  a cinque volte il valore della retribuzione
          convenzionale   determinata  ai  fini  della  contribuzione
          INAIL.
              11.  Il  costo  complessivo  sostenuto per il personale
          dipendente,  composto  a norma del comma 10, e' documentato
          con   il   bilancio   corredato   dalla   relativa  nota  e
          riclassificato  in  conformita' delle direttive europee dai
          soggetti  tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti
          con  idonea  documentazione,  nonche'  da una dichiarazione
          sulla   consistenza  dell'organico,  distinto  nelle  varie
          qualifiche,  da cui desumere la corrispondenza con il costo
          indicato  nei  bilanci  e dai modelli riepilogativi annuali
          attestanti  i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed
          alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
          dipendenti e ai relativi contributi.
              12.  Alla  determinazione  delle  percentuali di cui ai
          commi  8  e  10  concorrono,  in  proporzione alle quote di
          competenza  dell'impresa,  anche l'attrezzatura ed il costo
          per  il  personale dipendente dei consorzi e delle societa'
          di cui al comma 4.
              13.  I  consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese
          artigiane  ed  i  consorzi  stabili  possono  dimostrare il
          requisito  relativo  alle  attrezzature  tecniche  mediante
          l'attrezzatura  in dotazione stabile ai propri consorziati;
          gli   stessi   soggetti  possono  dimostrare  il  requisito
          relativo  all'organico  medio annuo attraverso il costo del
          personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
              14.  Per  ottenere  la  qualificazione  fino  alla  III
          classifica  di  importo,  i  requisiti  di  cui al comma 5,
          lettere  b)  e  c),  possono essere dimostrati dall'impresa
          mediante  i  lavori  affidati  ad  altre  imprese della cui
          condotta  e'  stato  responsabile  uno dei propri direttori
          tecnici. Tale facolta' puo' essere esercitata solo nel caso
          in  cui  i  soggetti  designati  hanno  svolto  funzioni di
          direttore  tecnico,  per  conto  di  imprese  gia' iscritte
          all'Albo  nazionale  dei  costruttori ovvero qualificate ai
          sensi  del  regolamento,  per  un  periodo  complessivo non
          inferiore  a  cinque  anni,  di  cui almeno tre consecutivi
          nella  stessa  impresa.  Lo  svolgimento  delle funzioni in
          questione e' dimostrato con l'esibizione dei certificati di
          iscrizione  all'Albo  o dell'attestazione e dei certificati
          di  esecuzione  dei  lavori  della  cui  condotta  uno  dei
          direttori tecnici e' stato responsabile. La valutazione dei
          lavori  e'  effettuata  abbattendo  ad  un decimo l'importo
          complessivo  di  essi e fino ad un massimo di due miliardi.
          Un direttore tecnico non puo' dimostrare i requisiti di cui
          al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei
          anni  da  una  eventuale  precedente dimostrazione ed a tal
          fine deve produrre una apposita dichiarazione.
              15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di
          cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo
          complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente e la
          cifra   d'affari  di  cui  al  comma 2,  lettera  b),  sono
          inferiori  alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e
          10,   la   cifra   d'affari  stessa  e'  figurativamente  e
          proporzionalmente   ridotta   in  modo  da  ristabilire  le
          percentuali    richieste;    la    cifra   d'affari   cosi'
          figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del
          requisito  di  cui  al  comma 2, lettera b). Qualora la non
          congruita'   della  cifra  d'affari  dipenda  da  un  costo
          eccessivamente  modesto  del  personale dipendente rispetto
          alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di
          questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di
          verifica  la  Direzione  provinciale  del lavoro - Servizio
          ispezione dei lavori territorialmente competente.».
              -  Il  testo della declaratoria relativa alla categoria
          OS12   contenuta   nell'allegato  A,  come  modificata  dal
          regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
              «OS12: BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI.
              Riguarda nei limiti specificati all'art. 18, comma 8 la
          produzione  in stabilimento industriale, la fornitura, posa
          in   opera   e   la  manutenzione  o  ristrutturazione  dei
          dispositivi  quali  guard  rail,  new  jersey,  attenuatori
          d'urto,   barriere   paramassi  e  simili,  finalizzati  al
          contenimento   ed   alla  sicurezza  del  flusso  veicolare
          stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.».